Definizione di “reclamo”
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Inviare un reclamo diretto alla nostra agenzia
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Il contraente, l’assicurato e gli aventi diritto hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie tra cui, ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto di inoltrare reclamo con le seguenti modalità :
· a mezzo posta a: Rusconi Giuseppe, Via G.Grilloni 14 – 22070 – Appiano Gentile (Co)
· Inviando un fax al numero: +39 0316876163
· Inviando una mail a info@rusconiassicurazioni.it e/o giuseppe.rusconi@pecgruppoagit.com
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico.
• numero di polizza, nominativo del contraente o assicurato,
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
• oggetto del reclamo, breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo.
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Compagnia, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Reclami diretti a Groupama Assicurazioni s.p.a.
– Visitando la pagina web: https://www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami
– Inviando una mail a: reclami@groupama.it
questa è la casella di posta elettronica alla quale potete inviare un reclamo assicurativo.
Vi preghiamo di specificare:
nome, cognome, codice fiscale e domicilio del reclamante,
indirizzo mail / n. di fax del reclamante,
numero di polizza e/o sinistro,
eventuale anagrafica dell’intermediario/ufficio di liquidazione di cui si lamenta l’operato,
breve descrizione del motivo del reclamo, allegando i documenti utili a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze
In alternativa alla mail è possibile inviare un fax al n. +3906 80210979
scrivere a: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma
Avvertenza
I reclami in forma verbale e telefonica non potranno essere trattati.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di dati personali.
I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati solo al fine della trattazione del reclamo stesso e conservati nel Registro dei reclami istituito dall’Impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall’Ivass con Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi i diritti e le garanzie previste dal citato D.Lgs. in favore e a tutela dell’interessato.
Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 vai alla pagina delle note legali
Reclami diretti a Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali Spa
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In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti una dichiarazione di insoddisfazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o iscritto nell’elenco annesso al registro di cui agli artt.116 quater e 116 quinques D.Lgs 209/2005 devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa – Ufficio Reclami – P.zza San Carlo 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino – Tel. 011/092.06.41 – Fax diretto: 011/198.357.40 –
e mail: reclami@ucaspa.com e reclamiuca@legalmail.it
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).
Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS:
a) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net);
c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi, L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni.
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.
Per l’informativa completa si rimanda alla pagina dedicata sul sito di Compagnia.
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Reclami diretti a MetLife
Se vuoi presentare un reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri puoi utilizzare questo modulo. Una volta compilato e firmato puoi inviarlo via email, fax o posta ai recapiti indicati all’interno, e che trovi anche qui di seguito:
MetLife – Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma
Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it
Qualora non ti ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai presentare apposito esposto a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06 421331
Per presentare il reclamo ad Ivass puoi utilizzare questo modulo, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere invece puoi presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.
Ti ricordiamo che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata; per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo dedicato delle Condizioni di Assicurazione.